IMU 2019 istruzioni per l'uso

Ultima modifica 5 maggio 2021

IMU e abitazione principale: A partire dal 01.01.2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali l’IMU continua ad essere dovuta.

Sono equiparate all’abitazione principale

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • L’immobile posseduto a titolo di abitazione principale dal coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per i cittadini italiani residenti all’estero vedi apposita sezione cliccando qui.

Per le agevolazioni in vigenza di un contratto di comodato ad uso abitativo vedi informazioni nell’apposita sezione cliccando qui.

È importante sapere che

  • per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

  • per pertinenze dell’abitazione principale si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.

Chi deve pagare: Devono pagare l’IMU i proprietari di immobili o i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi relativamente al periodo ed alla quota di possesso.

Su cosa si paga: L’imposta viene calcolata utilizzando come base di calcolo le rendite catastali per gli immobili, il valore venale in comune commercio per le aree edificabili e il reddito agrario o dominicale per i terreni agricoli.

Quanto si paga: La base imponibile IMU si determina applicando alla rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% e al reddito dominicale (R.D.) rivalutato del 25% i nuovi moltiplicatori introdotti dalla legge:

  • Abitazioni
    Categoria catastale: A escluso A/10
    Moltiplicatore: 160
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 160
  • Uffici
    Categoria catastale: A/10
    Moltiplicatore: 80
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 80
  • Alloggi collettivi
    Categoria catastale: B
    Moltiplicatore: 140
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 140
  • Magazzini autorimesse tettoie
    Categoria catastale: C/2 – C/6 – C/7
    Moltiplicatore: 160
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 160
  • Negozi
    Categoria catastale: C/1
    Moltiplicatore: 55
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 55
  • Laboratori, fabbricati per lo sport stabilimenti balneari
    Categoria catastale: C/3 – C/4 – C/5
    Moltiplicatore: 140
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 140
  • Istituti di credito
    Categoria catastale: D/5
    Moltiplicatore: 80
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 80
  • Immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi ecc.)
    Categoria catastale: D escluso D/5
    Moltiplicatore: 65
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 65
  • Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o   imprenditori iscritti SCAU
    Categoria catastale: D escluso D/5
    Moltiplicatore: 75
    Valore imponibile: (R.D. + 25%) X 75
  • Altri terreni agricoli o incolti
    Categoria catastale: D escluso D/5
    Moltiplicatore: 135
    Valore imponibile: (R.D. + 25%) X 135
  • Aree edificabili
    Valore imponibile: Valore venale
  • Fabbricati d’impresa non iscritti in catasto
    Valore imponibile: Valore contabile

 

Al valore imponibile così ottenuto si applicano le aliquote fissate dal Comune di Busnago con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 16/03/2019 "Determinazione aliquote Imu per l'anno 2019", le aliquote sono:

  • 4 per mille per abitazione principale e pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9);
  • 7,6 per mille per tutti gli altri immobili;

Detrazione per abitazione principale € 200,00= annui totali

L’imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.

Quando si paga: Le scadenze per l’anno 2019 sono fissate:

  • Acconto entro il 17.06.2019 pari al 50% dell’IMU dovuta
  • Saldo entro il 16.12.2019 pari al saldo dell’IMU dovuta

Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuo da versare è inferiore a € 2,00.

Come si paga: Il versamento IMU è effettuato esclusivamente con modello F24

Nulla viene inviato al contribuente che sarà tenuto a provvedere al pagamento in autoliquidazione.

  • È disponibile sul sito del comune di Busnago un link che consente il calcolo dell’imu con possibilità di compilazione e stampa del modello F24 – clicca qui per andare al calcolo.

Ad esclusione dell’IMU degli immobili di categoria D l’IMU dovuta su tutte le altre tipologie di immobile è incassata INTERAMENTE dal Comune.

L’IMU degli immobili di categoria D invece è incassata INTERAMENTE dallo Stato, non avendo per ora applicato il Comune incremento di aliquota.

Di seguito si elencano i codici da utilizzare per il versamento con modello F24:

  • Codice tributo: 3912
    Fattispecie IMU: Abitazione principale e pertinenze
  • Codice tributo: 3913
    Fattispecie IMU: Fabbricati rurali ad uso strumentale
  • Codice tributo: 3914
    Fattispecie IMU: Terreni agricoli - quota Comune
  • Codice tributo: 3916
    Fattispecie IMU: Aree edificabili - quota Comune
  • Codice tributo: 3918
    Fattispecie IMU: Altri fabbricati - quota Comune
  • Codice tributo: 3925
    Fattispecie IMU: Immobili ad uso produttivo cat.D – quota Stato

Il codice Comune da indicare sul modello F24 è B289

Informazioni: L’ufficio Tributi del Comune di Busnago è a disposizione per fornire informazioni dettagliate.

Orari di apertura al pubblico ufficio tributi dal  1 giugno al  17 giugno 2019

  • Lunedì: 9 - 12:30
  • Mercoledì: 14:30 - 17:30
  • Sabato: 9 - 12
  • Riferimenti: 039 6825023 - 039 6825066
  • Email: tributi@comune.busnago.it

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