Speciale Elezioni 2024: qui tutte le informazioni utili

Pubblicato il 7 maggio 2024 • Comune

Elezioni Amministrative 8 e 9 giugno 2024

In allegato "Programmi amministrativi delle liste ammesse dei candidati al Consiglio Comunale"

 

DISCIPLINA DEL SILENZIO ELETTORALE

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
- ai sensi dell'art. l, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell'apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della dotnenica;

- il cosiddetto "silenzio elettorale" scatta, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.

PROPAGANDA VISIVA

AFFISSIONI

Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì precedente la data delle votazioni. Dopo tale termine, è vietata ogni nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975), ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione, nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dalla Legge 24 aprile 1975, n.130).

SPAZI INDIVIDUATI con Deliberazione della G.C. n. 43 del 15-05-2024

N.d’ordine

della Lista

Indicazione della Lista

 

1

BRAMBILLA SILVIA ANNAMARIA

Io Scelgo Busnago lista Civica - Brambilla Silvia A. Sindaco

 

2

QUADRI DANILO

Progetto Busnago

 

3

INCERRANO GIANCARLO

Uniti per Busnago -Incerrano Sindaco

 

4

SCOTTI FABIO GAETANO

Busnago Solidale – Centrosinistra

 

5

TREMOLADA VALERIANO

Insieme per Voi Busnago

 

SPAZI STABILITI

Ubicazione  (Via o Piazza)

Riquadro o tabellone

VIA PIAVE

TABELLONE

VIA SAN ROCCO

TABELLONE

VIA MANZONI

TABELLONE

VIA BELGIOIOSO

TABELLONE

VIA EUROPA

TABELLONE

Dal 10 maggio 2024 le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.

Non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste e sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);

I manifesti affissi regolarmente non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975, n. 130)

E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.. E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni dopo il 10 maggio 2024.

In conformità dell’art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall’art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

PROPAGANDA PRESSO LE SEDI DEI COMITATI ELETTORALI

Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. Dal 10 maggio 2024 I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati. Per integrare la violazione della norma di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica. Pertanto, ricorre l’illecito qualora il manifesto venga affisso sulla vetrina verso l’esterno, mentre non ricorre l’illecito quando il manifesto, posto all’interno della sede e distante dalla soglia d’ingresso, non è eccessivamente visibile all'esterno.

ALTRE FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA

A) Dal 10 maggio 2024 è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso.

Sono pertanto vietati:

1) striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);

2) le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (articolo 1, ultimo comma, Legge 212/1956), nonché su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc., a tutela dell’estetica cittadina e del patrimonio artistico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);

3) il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);

B) è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75).

E’ invece consentita la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) soltanto in forma itinerante nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art 57 del relativo regolamento di esecuzione. Qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un’ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi pertanto dovranno essere oscurati.

VOLANTINAGGIO

Dal 10 maggio 2024 non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.

GAZEBO

E' consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo senza pareti) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, purché possiedano i seguenti requisiti:

All'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti, che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (articolo 6, primo comma, e articolo 8,terzo comma, della legge 212/1956 e s.m.); E' consentita l’esposizione di bandiere dei partiti e dei movimenti politici, le quali servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo; L'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi. Fermo restando il rispetto delle norme sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Richiesta Occupazione di suolo pubblico per gazebo

PROPAGANDA SONORA

PUBBLICITÀ FONICA

Dal 10 maggio 2024, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, secondo comma, della  legge n. 130/1975.L'uso degli altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, a norma del combinato disposto dal 2° comma dell'art. 7 della Legge 130/1975 e del 4° comma dell'art. 49 del D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione del Codice della Strada) che prevede apposita preventiva autorizzazione. Nel caso in cui la propaganda si svolga su territori di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Fino al venerdì precedente la data delle elezioni sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, comma 1 e 2, Legge n. 28/2000).

Chiedere l'autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione acustica

COMIZI

Per tutto il periodo della campagna elettorale e quindi dal 10 maggio 2024, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Sebbene non vi sia un espresso obbligo di legge, al fine di tutelare il regolare e sereno svolgimento della campagna elettorale nell’interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione, i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni manterranno la prassi consolidata di preavvertire in tempo utile le Amministrazioni Comunali e l'Autorità di Pubblica Sicurezza dello svolgimento dei comizi elettorali. I comizi si terranno nelle piazze o sale individuate dalle Amministrazioni Comunali. Qualora tali siti non possano essere concessi a causa del concomitante svolgimento di manifestazioni già organizzate o con presenze istituzionali, le Amministrazioni Comunali provvederanno ad individuare altri siti e/o piazze, nei quali potranno essere tenuti i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.
Nell’individuazione di tali siti dovranno essere evitati i luoghi nei quali, a causa della loro ubicazione, potrebbero verificarsi intralci al traffico od ai mercati ovvero disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, cimiteri, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). Durante i comizi è escluso il contraddittorio. Non è considerata “contraddittorio” la possibilità offerta dall’oratore ai partecipanti di porre domande intese ad ottenere chiarimenti e delucidazioni, non trattandosi, in tal caso, di esposizione di tesi contrapposte.
Durante lo svolgimento dei comizi saranno vietate la distribuzione e la vendita di materiale di propaganda, di giornali e di volantini, da parte di altre forze politiche diverse da quelle che hanno organizzato gli stessi comizi. Non verranno, infine, usati, nell’arco di metri 500 dai luoghi in cui si tengono i comizi e nelle ore di svolgimento degli stessi, e comunque in modo da evitare qualsiasi forma di disturbo al comizio in corso, altoparlanti su mezzi in movimento per annunciare altre riunioni elettorali. Parimenti, è vietata l’effettuazione di cortei o parate, da parte di altre forze politiche, diverse da quelle che hanno promosso il comizio, nei luoghi interessati dallo svolgimento dello stesso. In occasione dell’effettuazione di comizi e riunioni elettorali, è fatto divieto di portare armi, anche per le persone munite di licenza, con comminazione, altresì, di sanzioni per il porto di armi improprie (art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110). I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere scrupolosamente osservati dagli organizzatori.
Durante lo svolgimento dei comizi sarà usata la massima correttezza di espressione verso chiunque, in modo da garantire una forma di civile confronto. Al termine dei comizi e delle riunioni, gli organizzatori dichiareranno conclusa la manifestazione, invitando i partecipanti a sciogliersi. Potranno inoltre sostare, nelle aree interessate dallo svolgimento dei comizi, i mezzi di propaganda mobile, appartenenti alla stessa forza politica che ha promosso il comizio, per l’intera durata dello stesso. I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale; e, pertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l’uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all’uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione a norma dell’art. 8 della Legge n. 130/1975.

 

 

 

LISTA 1 - IO SCELGO BUSNAGO - Lista civica Brambilla Silvia A. Sindaco

Allegato 1,012.01 KB formato pdf

LISTA 2 - PROGETTO BUSNAGO

Allegato 1.83 MB formato pdf

LISTA 3 - UNITI PER BUSNAGO - INCERRANO SINDACO

Allegato 7.84 MB formato pdf

LISTA 4 - BUSNAGO SOLIDALE - CENTRO SINISTRA

Allegato 288.45 KB formato pdf

LISTA 5 - INSIEME BUSNAGO PER VOI

Allegato formato pdf


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